Sez. 6, Sentenza n. 28183 del 06/06/2002 Cc. (dep. 23/07/2002) Rv. 222042 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di beni - Termine di durata del sequestro - Proroga - Necessità della preventiva adozione della misura di prevenzione personale - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di sequestro e confisca dei beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento di proroga della durata del sequestro, di cui all'art. 2-ter comma terzo della legge 31 maggio 1965, n. 575, può intervenire anche prima dell'adozione della misura di prevenzione personale, non dovendo necessariamente seguire o essere a questa contestuale, essendo sufficiente la pendenza del procedimento di prevenzione. Di conseguenza, deve escludersi che la concessione della proroga prima dell'adozione della misura di prevenzione personale infici la validità del successivo provvedimento di confisca.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)