Sez. 1, Sentenza n. 13105 del 15/07/2004 (Rv. 574603 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Criterio letterale - Preminenza - Condizioni - Verifica della coerenza tra elementi letterali e volontà delle parti - Necessità - Mera prospettazione di una tesi interpretativa diversa - Insufficienza - Fattispecie relativa a promessa del fatto del terzo.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere di dimostrare specificamente il modo in cui il ragionamento seguito dal giudice abbia deviato dalle regole stesse, non potendo invece limitarsi a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da quella adottata nella decisione impugnata (Nella specie, nella sentenza di merito, l'accordo contrattuale riguardante una promessa del fatto del terzo era stata ricostruita in termini derogatori rispetto al modello legale di cui all'art. 1381 cod. civ., attraverso la limitazione della responsabilità del promittente, in caso d'insuccesso dell'iniziativa condotta presso il terzo - P.A., alla sola restituzione della somma data a titolo di caparra, oltre interessi, senza l'obbligo del pagamento dell'indennizzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)