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Sez. L, Sentenza n. 1123 del 22/01/2004 (Rv. 569590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione dei contratti - Criterio letterale - Preminenza - Condizioni - Verifica della coerenza tra elementi letterali e volontà delle parti - Necessità - Valutazione del comportamento successivo desumibile da accordo collettivo - Rilevanza - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Mera prospettazione di una tesi interpretativa diversa - Insufficienza - Fattispecie relativa ad interpretazione della dichiarazione congiunta del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati sulla cosiddetta indennità di utilizzazione.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere di dimostrare specificamente il modo in cui il ragionamento seguito dal giudice abbia deviato dalle regole stesse, non potendo invece limitarsi a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da quella adottata nella decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando il "comunicato congiunto" del 3 novembre 1992 - in materia di riconoscimento ai dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato della cosiddetta indennità di utilizzazione - aveva privilegiato il criterio letterale, tenendo conto della coerenza tra la dichiarazione e la volontà delle parti desunta dai successivi accordi, ed aveva riconosciuto ai dipendenti, sulla base di tale interpretazione, interessi e rivalutazione sulle somme dovute a titolo di differenze tra l'indennità corrisposta e quella dovuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)