Sez. 2, Sentenza n. 10311 del 21/06/1984 Ud. (dep. 19/11/1984) Rv. 166780 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - CON CUI È AMMESSA O RESPINTA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - CON CUI È AMMESSA O RESPINTA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Contro l'ordinanza con cui è ammessa (o respinta) la Costituzione di parte civile non può proporsi appello, né ricorso per Cassazione, sia che si contesti la titolarità del diritto di costituirsi, sia che si contestino la rappresentanza dell'avente diritto o le formalità di Costituzione. (Conf mass n 164876; (Conf mass n 164323; (Conf mass n 161293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)