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Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 20/01/1984 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164323 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZA RELATIVA - INOPPUGNABILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164323-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZA RELATIVA - INOPPUGNABILITÀ - FONDAMENTO.*

La decisione del giudice, che estromette la parte civile prima della discussione finale, non è impugnabile in conformità del principio generale fissato dall'art. 190, secondo comma cod. proc. pen., in base al quale i provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili, anche se connessi con provvedimenti impugnabili. Comunque l'ordinanza che respinge la Costituzione di parte civile non pregiudica il successivo Esercizio dell'Azione in giudizio civile, a norma dell'art. 100, primo comma cod. proc. pen., onde tale pronunzia non può considerarsi lesiva degli interessi civili. (Conf mass n 152384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)