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Sez. 2, Sentenza n. 4087 del 13/07/1979 (Rv. 400591 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO POSSESSORIO ED ESECUZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE - EQUIPOLLENTI - SPONTANEA REINTEGRAZIONE DELL'ATTORE NEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DEL PRETORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400591-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO POSSESSORIO ED ESECUZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE - EQUIPOLLENTI - SPONTANEA REINTEGRAZIONE DELL'ATTORE NEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DEL PRETORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

La definizione del giudizio possessorio e l'esecuzione della relativa decisione, le quali, ai sensi dell'art 705 cod proc civ, configurano condizioni necessarie e concorrenti affinche il convenuto in detto giudizio sia abilitato ad agire in via petitoria, possono trovare equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione del giudizio possessorio, per avere il convenuto stesso spontaneamente reintegrato l'attore nel possesso, aderendo cosi alla sua domanda e rinunciando ad ogni contestazione in proposito. Pertanto, il divieto di proporre giudizio petitorio, fissato dalla citata norma, non viene meno quando l'indicata reintegrazione sia avvenuta non spontaneamente, ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal pretore in pendenza del procedimento possessorio. (V 1172/67, mass n 327621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)