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Sez. 2, Sentenza n. 1172 del 29/05/1967 (Rv. 327621 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI DEL DIVIETO - RIPRISTINO SPONTANEO DELLA SITUAZIONE DEI LUOGHI DA PARTE DEL CONVENUTO - CESSAZIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1967-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327621-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI DEL DIVIETO - RIPRISTINO SPONTANEO DELLA SITUAZIONE DEI LUOGHI DA PARTE DEL CONVENUTO - CESSAZIONE DEL DIVIETO.*

Il divieto di promuovere il giudizio petitorio, finche non sia definito il giudizio possessorio, deve di norma intendersi nel senso che il giudizio petitorio non possa essere promosso finche la sentenza pronunciata nel giudizio possessorio non sia stata accettata o non sia passata in giudicato. Se, peraltro, il convenuto, durante il corso del giudizio possessorio, abbia spontaneamente ripristinato la situazione dei luoghi, indipendentemente e prima che un provvedimento giurisdizionale esecutivo glielo abbia imposto, la lite possessoria non puo piu considerarsi pendente, infatti, con la spontanea reintegrazione del possesso, l'esigenza espressa dal principio spoliatus ante omnia restituendus e pienamente e definitivamente soddisfatta, in quanto, per effetto di tale atto spontaneo, viene a cadere la contestazione del convenuto in possessorio rispetto alla pretesa dell'attore. In tale ipotesi, quindi, viene meno la preclusione sancita dall'art. 705 cod.proc.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)