Sez. 5, Sentenza n. 7091 del 09/05/2003 (Rv. 562806 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Interessi relativi a mutui agrari - Deducibilità ex art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Applicabilità al mutuo peschereccio - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di IRPEF, l'art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), il quale prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da prestiti e mutui agrari di ogni specie, non si applica al diverso caso del mutuo peschereccio, anche se inerente ad attività di piscicoltura od acquacoltura (qualificata come agricola dall'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 102 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)