Sez. 5, Sentenza n. 8359 del 10/04/2006 (Rv. 590084 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione annuale dei redditi - Indebita deduzione di oneri - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 - bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l'indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile "ictu oculi", a seguito di controllo formale della dichiarazione (e della allegata documentazione), che il titolo, dal suo confronto cartolare, è diverso da quello richiamato dalla lettera della legge, restandone documentato uno diverso (nella specie l'ufficio aveva, correttamente, negato la deducibilità degli interessi passivi relativi a prestiti e mutui agrari prevista dall'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 597 del 1973, come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, poi trasfuso nell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza di interessi passivi afferenti ad un rapporto di apertura di credito, regolato dall'art. 1842 cod. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)