Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv. 667917 - 02)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetti - Rivendicazione - Dato tecnico risultante da descrizione e disegni allegati - Necessità di valutazione da esperto del ramo - Esclusione - Ragioni - Interpretazione del brevetto - Modalità.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di brevetti, la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati, senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto esperto del ramo, poiché l'interpretazione del brevetto va compiuta secondo i principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili anche per gli atti diversi dal negozio giuridico, tenendo conto del tenore letterale delle parole tecniche e del loro significato logico e contemperando la protezione del titolare e la sicurezza giuridica per i terzi.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)