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Sez. 1 - , Sentenza n. 22079 del 04/09/2019 (Rv. 655025 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto - Contenuto - Genericità - Integrazione mediante descrizione e disegni - Esclusione - Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Portata.
Stato
decisa il 2019-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655025-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)