Sez. 4, Sentenza n. 1667 del 30/11/1978 Ud. (dep. 13/02/1979) Rv. 141160 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI DA FARSI A CURA DELLA PARTE CIVILE - MANCANZA O IRREGOLARITA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI DA FARSI A CURA DELLA PARTE CIVILE - MANCANZA O IRREGOLARITA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Quando sia omessa o irregolarmente eseguita la notificazione della dichiarazione di Costituzione della parte civile non si verifica la nullita dell'atto di Costituzione, che rimane perfettamente valido, ne l'inammissibilita della Costituzione stessa, bensi unicamente l'inefficacia di questa sino al giorno in cui viene eseguita l'ultima notificazione, momento in cui viene a cessare l'inidoneita dell'atto a produrre gli effetti che gli sono propri.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)