Sez. 3, Sentenza n. 7887 del 17/02/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165864 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORME PROCESSUALI PENALI - RETROATTIVITÀ DELLA PRONUNCIA PER I PROCEDIMENTI IN CUI L'IDENTICA QUESTIONE ERA STATA RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - INAPPLICABILITÀ IN TAL CASO DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORME PROCESSUALI PENALI - RETROATTIVITÀ DELLA PRONUNCIA PER I PROCEDIMENTI IN CUI L'IDENTICA QUESTIONE ERA STATA RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - INAPPLICABILITÀ IN TAL CASO DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - FATTISPECIE.*
La norma processuale penale, riconosciuta illegittima dalla Corte costituzionale perché in contrasto con la Costituzione cessa di produrre effetti non solo nell'ambito dei procedimenti in cui è stata sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale, bensì anche in tutti quei procedimenti in cui è stata proposta l'identica questione ritenuta dal giudice manifestamente infondata, non trovando in tal caso applicazione il principio "tempus regit actum". (fattispecie in cui in Sede di legittimità era stata riproposta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 legge 10 maggio 1976 n. 319 (cosiddetta legge merli) già dichiarata manifestamente infondata dai giudici di merito, mentre nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 15 luglio 1983 aveva dichiarato l'illegittimità della norma impugnata, a seguito di eccezione sollevata in altro procedimento penale, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare alla esecuzione delle analisi. (hanno affermato la non retroattività della pronuncia, senza distinzione tra i procedimenti in cui l'identica questione di illegittimità costituzionale era stata già inutilmente proposta e quelli in cui non era stata sollevata antecedentemente la pronuncia della Corte costituzionale. (Conf mass n 155786; (Conf mass n 141160; (Conf mass n 132318; (Conf mass n 165563, Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)