Sez. L, Sentenza n. 6417 del 30/10/1986 (Rv. 448593 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO DI MOTIVARE LA DECISIONE SENZA IL MERO RICHIAMO DELLE RAGIONI DEL PRIMO GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO DI MOTIVARE LA DECISIONE SENZA IL MERO RICHIAMO DELLE RAGIONI DEL PRIMO GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
Il dovere del giudice d'appello di motivare la decisione anche nel caso in cui conferma la sentenza impugnata, senza che sia sufficiente, a tal fine, il mero richiamo delle ragioni esposte dal primo giudice, presuppone che tali ragioni abbiano formato oggetto di una specifica trattazione critica con l'atto d'appello ovvero, sempre che sia stato rispettato il principio della specificità dei motivi, nelle successive fasi del giudizio di secondo grado, giacché l'assolvimento dell'Obbligo di motivare in modo adeguato e logico la sentenza va, in ogni caso, rapportato alle questioni in concreto trattate dalle parti. (V 2767/86, mass n 445809; (V 1772/82, mass n 419625).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)