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Sez. L, Sentenza n. 2767 del 18/04/1986 (Rv. 445809 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SINGOLE CENSURE MOSSE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO RELATIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445809-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE SINGOLE CENSURE MOSSE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO RELATIVO - LIMITI.*

Il giudice d'appello è tenuto a motivare in ordine alle singole censure mosse alla sentenza di primo grado, a meno che queste ultime consistano - non già in specifici rilievi alle argomentazioni del primo giudice - bensì nella generica doglianza che tale giudice abbia disatteso tutte quelle considerazioni già svolte in primo grado: evenienza questa che autorizza il giudice d'appello a motivare per relationem ribadendo le argomentazioni del primo giudice per affermarne la correttezza. (V 511/84, mass n 432740; (V 6811/82, mass n 424439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)