Sez. T, Sentenza n. 9260 del 13/04/2026 (Rv. 677649-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE | Società collegate - Influenza notevole - Parentela o affinità tra soci di società diverse - Collegamento - Configurabilità - Condizioni - Gruppo societario - Distinzione - Fattispecie.
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE
Il collegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra, non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o di affinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamento societario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la relazione di parentela sufficiente a dimostrare il collegamento societario e fondato su tale assunto l'applicazione della disciplina della tassazione dei movimenti finanziari infragruppo, dettata dall'art. 118 TUIR, i cui presupposti non erano nella specie stati accertati).
Cod. Civ. art. 2359 com. 3, Cod. Civ. art. 2497 sexies, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)