Sez. 1, Sentenza n. 519 del 15/01/2003 (Rv. 559759 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Attività di demolizione - Danni subiti da terzi - Ingerenze del committente - Insussistenza - Responsabilità esclusiva dell'appaltatore - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
Se anche i lavori di demolizione di edifici limitrofi, da cui si assume derivare la compromissione statica di un immobile, sono funzionali ad un programma complessivo di risanamento urbanistico che ha previsto l'adozione di provvedimenti ablatori, è il soggetto delegato, sia esso concessionario o appaltatore, che in mancanza di prova circa difetti progettuali o ingerenze esecutive, è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente delle conseguenze derivanti dall'attività materiale espletata in esecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)