Sez. 2 - , Ordinanza n. 3692 del 12/02/2021 (Rv. 660320 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contravvenzione al codice della strada – Dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, a verbale, dal trasgressore - Efficacia probatoria in sede giudiziale - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, possono - stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale - essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità - l'apprezzamento circa l'effettiva idoneità delle stesse a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 16/12/1995 num. 495 art. 383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)