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Sez. 2, Sentenza n. 741 del 14/01/2009 (Rv. 606352 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbale di contestazione di infrazione - Sottoscrizione in calce della parte ricevente - Efficacia probatoria - Dichiarazione a se sfavorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606352-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

In tema di sanzioni amministrative, la sottoscrizione del verbale di accertamento da parte del destinatario vale soltanto quale prova della ricezione dell'atto e non per aver reso una dichiarazione confessoria coincidente con l'illecito contestato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fondato la responsabilità di un soggetto per "un appostamento alla beccaccia", vietato dagli artt. 18 comma 8 e 31 lett. a) della legge n. 157 del 1992, sulla base della sola sottoscrizione del verbale, senza che nel verbale medesimo vi fosse alcuna specifica ammissione di colpa nè vi fosse menzione di altri elementi indizianti, quali, ad esempio, il rinvenimento di manufatti destinati all'appostamento o di selvaggina).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 18 com. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)