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Sez. 3, Sentenza n. 20985 del 27/11/2012 (Rv. 624237 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA | Clausola subordinante la disdetta in forma di condizione unilaterale risolutiva gravante sul solo locatore - Contrasto con il divieto di durata ultratrentennale di cui all'art. 1573 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Nullità della clausola - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624237-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA

La clausola del contratto di locazione relativo ad immobile adibito a cabina di trasformazione dell'energia elettrica, con cui si neghi la possibilità di recesso fino a quando il locatore usufruisca di energia derivante da detta cabina, è nulla, perché, ponendosi come condizione unilaterale risolutiva del rapporto, gravante sul solo locatore, contrasta con la norma imperativa contenuta nell'art. 1573 cod. civ., secondo il quale la locazione non può avere una durata eccedente i trent'anni, dovendosi rilevare tale nullità sia nel caso in cui la durata ultratrentennale derivi dal termine originariamente assegnato al contratto, sia nel caso in cui essa consegua all'imposizione di limiti più o meno stringenti all'esercizio del potere di recesso alla scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)