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Sez. 6, Sentenza n. 10051 del 20/11/2012 Ud. (dep. 01/03/2013) Rv. 255717 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Rifiuto - Nozione - Manifestazione esplicita - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255717-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale. (Fattispecie relativa al curatore di un fallimento che, dopo aver omesso di depositare la relazione e di compiere atti della procedura per oltre quindici anni, dapprima, ricevuta dal giudice delegato una diffida a relazionare, si era limitato a presentare una richiesta di proroga motivata in termini generici, e, poi, una volta rigettata questa istanza, non aveva dato alcun riscontro a successivi solleciti e richieste di informazioni fino alla sua sostituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)