Sez. 6, Sentenza n. 2510 del 19/11/2003 Ud. (dep. 24/01/2004) Rv. 228260 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Rifiuto del compimento dell'atto - Manifestazione esplicita o formale del rifiuto - Necessità - Esclusione - Manifestazione del rifiuto attraverso l'inerzia protratta oltre misura o oltre i termini di decadenza per l'interessato da qualsivoglia posizione giuridica - Sufficienza - Fattispecie: omessa notifica di un atto di citazione da parte del messo di conciliazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda, per il privato, dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato nel comportamento del messo di conciliazione che, informato dell'esistenza di un termine perentorio per la notifica di un atto di citazione, vi aveva provveduto senza giustificato motivo a termine oramai scaduto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)