Sez. 2, Sentenza n. 9708 del 17/11/1994 (Rv. 488668 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Natura - Ingiunzione emessa in difetto dei presupposti processuali - Conseguenze in ordine alle spese processuali - Pronuncia nel merito - Obbligatorietà.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)