Sez. 3, Sentenza n. 494 del 11/11/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289208-02
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza per materia - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
Per effetto dell'annullamento senza rinvio derivante da declaratoria d'incompetenza per materia, deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso lo stesso, nel caso in cui il giudice e il pubblico ministero, in conseguenza della regressione, sarebbero gli stessi che, rispettivamente, hanno esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza preliminare, avendo le parti già potuto esercitare i propri diritti nella precedente udienza svoltasi dinanzi al giudice naturale, la cui ripetizione sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)