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Sez. 5, Sentenza n. 18710 del 27/02/2013 Ud. (dep. 26/04/2013) Rv. 256774 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Incompetenza per materia - Trasmissione degli atti direttamente al giudice competente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256774-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO

In tema di dichiarazione d'incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo è illegittima soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise effettuata dal Tribunale a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)