Sez. 3, Sentenza n. 1705 del 08/03/1983 (Rv. 426565 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - REQUISITI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 756 DEL 1964.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - REQUISITI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 756 DEL 1964.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di fare cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1 secondo comma lettera a) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente). Infatti le limitazioni a quella facoltà previste dall'art. 1, comma terzo, legge 15 luglio 1950 n. 505 (mancata disponibilità di altri fondi da assorbire la metà della capacità lavorativa del suo nucleo familiare, in relazione agli acquisti per Atti tra vivi successivi al 31 dicembre 1948), e poi richiamate dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n. 435 e 11 luglio 1952 n. 765, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata legge n. 756 del 1964. (Conf 1620/82, mass n 419451; (Conf 4163/82, mass n 422136; (Conf 1980/81, mass n 412686).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)