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Sez. L, Sentenza n. 1620 del 12/03/1982 (Rv. 419451 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE - LIMITAZIONI EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - OPERATIVITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419451-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE - LIMITAZIONI EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - OPERATIVITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - EFFETTI.*

Con l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sui rapporti agrari, hanno cessato di operare le limitazioni alla facoltà del concedente, che voglia coltivare direttamente il fondo, di far cessare la proroga legale del contratto già stabilite dall'art. 1, comma terzo, della legge 15 luglio 1950 n. 505 (mancata disponibilità di altri fondi tali da assorbire la metà della capacità lavorativa del suo nucleo familiare, in relazione agli acquisti per Atti tra vivi successivi al 31 dicembre 1948) e poi richiamate dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n. 435 e 11 luglio 1952 n. 765. (V 5910/78, mass n 395733).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)