Sez. 2, Sentenza n. 4042 del 12/07/1979 (Rv. 400534 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - REQUISITO DELL'UTILITA - NOZIONE - IMPEDIMENTO DI COSTRUZIONI A DISTANZA INFERIORE A TRE METRI EX ART 907 COD CIV - UTILITA EX ART 1027 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - REQUISITO DELL'UTILITA - NOZIONE - IMPEDIMENTO DI COSTRUZIONI A DISTANZA INFERIORE A TRE METRI EX ART 907 COD CIV - UTILITA EX ART 1027 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
Il requisito dell'utilita per il fondo dominante, richiesto come elemento essenziale della servitu dall'art 1027 cod civ, puo consistere in qualunque vantaggio, anche non economico, che assicuri al fondo dominante una maggiore amenita, comodita o un migliore panorama o prospetto, ed eviti, quindi, come nel caso della servitu di veduta, che sul fondo vicino possa costruirsi a distanza inferiore a tre metri, a sensi dell'art 907 cod civ. l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della utilitas sfugge al Sindacato di legittimita, se e sorretto da adeguata e corretta motivazione. (Conf 3444/77, mass n 386994; (Conf 1352/67, mass n 327947).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)