Sez. L - , Ordinanza n. 21153 del 07/08/2019 (Rv. 654805 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione a cartella esattoriale - Tempestività - Onere della prova - Poteri officiosi - Utilizzabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, la parte opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della domanda, può essere eseguito d'ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c., anche con l'acquisizione di elementi "aliunde".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 49 art. 24 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)