Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 22/07/1976 (Rv. 381686 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - PRESSO UNICO DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI COPIA PER OGNI DESTINATARIO - NECESSITA - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - PRESSO UNICO DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI COPIA PER OGNI DESTINATARIO - NECESSITA - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione della sentenza a piu parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione deve considerarsi inesistente. (applicazione in tema di decorrenza del termine di impugnazione). (Conf 1399/73, mass n 364079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)