Sez. 2, Sentenza n. 6491 del 06/11/1986 (Rv. 448654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AL PROCURATORE CHE ABBIA RAPPRESENTATO PIÙ PARTI NEL GIUDIZIO - CONSEGNA DI TANTE COPIE DELLA SENTENZA QUANTE SONO LE PERSONE RAPPRESENTATE - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ELEZIONE DI DOMICILIO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AL PROCURATORE CHE ABBIA RAPPRESENTATO PIÙ PARTI NEL GIUDIZIO - CONSEGNA DI TANTE COPIE DELLA SENTENZA QUANTE SONO LE PERSONE RAPPRESENTATE - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ELEZIONE DI DOMICILIO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. e per effetto del richiamo, in esso contenuto, all'art. 170, primo e terzo comma, dello stesso codice, la notificazione della sentenza al procuratore che abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate, sicché, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e non può produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale dichiarazione di residenza o elezione di domicilio effettuata in Sede di notificazione deve ritenersi "tamquam non esset" ai fini della necessità che l'impugnazione sia notificata in uno di quei luoghi ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. (Conf 6172/78, mass n 396003; (Conf 2922/76, mass n 381686; (Conf 1214/76, mass n 379902).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)