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Sez. 3, Ordinanza n. 33822 del 23/12/2025 (Rv. 677178-01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Dispensa dall'obbligo di rendiconto - Conseguenze - Esonero di responsabilità - Esclusione - Inversione dell’onere della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677178-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO

In tema di obblighi del mandatario, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità del mandatario, il quale resta tenuto a rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato, ma determina - salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, in cui la dispensa diviene inefficace - esclusivamente un'inversione dell'onere della prova in virtù della quale, una volta che il mandatario abbia adempiuto all'obbligo di fornire le informazioni e i documenti essenziali relativi all'attività svolta, non spetterà a lui provare la regolarità della gestione, bensì al mandante dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.

Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)