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Sez. 2, Sentenza n. 26943 del 11/11/2008 (Rv. 605444 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Dispensa dall'obbligo di rendiconto - Conseguenze - Limiti - Responsabilità del mandatario per inadempimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605444-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

In tema di obblighi del mandatario, la previsione negoziale della dispensa preventiva dal rendiconto, operante ex art. 1713 cod. civ. salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, non esonera quest'ultimo dalla responsabilità per inadempimento, poiché la dispensa incide solo sulla concreta possibilità, per il mandante, di far valere, sul piano probatorio, le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza - in capo ad un soggetto nominato erede universale in base ad un testamento olografo disconosciuto dall'erede legittimo - dell'obbligo di restituzione all'unico erede legittimo di somme appartenenti alla defunta ed incassate in base ad una procura speciale con esonero dal rendiconto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)