Sez. 1, Sentenza n. 3743 del 15/04/1987 (Rv. 452679 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE O INESATTEZZE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ATTEGGIAMENTI MERAMENTE OMISSIVI DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE O INESATTEZZE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ATTEGGIAMENTI MERAMENTE OMISSIVI DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni, ai fini della applicazione dell'art. 1892 cod. civ. l'inesattezza e la reticenza delle dichiarazioni dell'assicurato devono essere relative a circostanze determinanti del consenso dell'assicuratore e sussistono anche in presenza di atteggiamenti meramente omissivi dello assicurato, purché attuati con dolo o colpa grave diretto a violare l'Obbligo di completa informazione dell'assicuratore in ordine a circostanze tali che, se conosciute, avrebbero indotto quest'ultimo a non stipulare la polizza o a stipularla a condizioni diverse. (V 5503/81, mass n 416203; (V 1779/77, mass n 385498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)