diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018 (Rv. 648758 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Riassunzione del giudizio - Notificazione al contumace - Necessità - Sussistenza - Limiti - Riassunzione senza mutamenti sostanziali - Esclusione - Riassunzione con radicale mutamento della situazione processuale - Notifica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648758-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)