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Sez. 2, Sentenza n. 13981 del 24/06/2011 (Rv. 618612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Riassunzione del giudizio - Notificazione al contumace - Necessità - Sussistenza - Limiti - Riassunzione senza mutamenti sostanziali - Esclusione - Riassunzione con radicale mutamento della situazione processuale - Notifica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

In tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)