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Sez. L, Sentenza n. 1401 del 08/02/2000 (Rv. 533620 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Lavoratrice disoccupata - Presupposti per il godimento dell'indennità di maternità - Stato di disoccupazione all'inizio del periodo di astensione obbligatoria - Calcolo del periodo ex art. 4, primo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971 - Giorno del parto - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533620-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ

Per stabilire se la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, con diritto quindi all'indennità giornaliera di maternità ai sensi dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, il periodo di astensione di <due mesi precedenti la data presunta del parto> - previsto dall'art. 4, primo comma, lett. A), della stessa legge - va determinato senza computare il giorno dell'evento, che costituisce il "dies a quo" per calcolare a ritroso il periodo in questione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)