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Sez. L, Sentenza n. 11534 del 25/07/2003 (Rv. 565432 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Lavoratrice madre disoccupata all'inizio del periodo di astensione - Disciplina ex art. 17, terzo comma, legge n. 1204 del 1971 - Risoluzione del rapporto nei sessanta giorni anteriori all'inizio dell'astensione - Computo dell'indennità - Riferimento alla retribuzione percepita - Necessità.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565432-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ

In materia di indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi della legge n. 1204 del 1971, l'art. 17 di detta legge, ai commi secondo e terzo, disciplina due distinte fattispecie che riguardano, rispettivamente, l'ipotesi della lavoratrice che si trovi, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupata, e quello della lavoratrice per la quale l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed ella si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ipotesi che sono tra loro alternative e si escludono a vicenda; pertanto, qualora la lavoratrice abbia stipulato due distinti rapporti di lavoro, distanziati nel tempo, il secondo dei quali sia cessato nei sessanta giorni anteriori alla data dell'inizio dell'astensione obbligatoria, in applicazione dell'art. 16 della legge citata, che stabilisce un costante collegamento tra l'indennità di maternità e la retribuzione del periodo immediatamente precedente, detta indennità va quantificata facendo riferimento alla retribuzione percepita in relazione a tale ultimo rapporto, indipendentemente dalla sua durata, non essendo ammissibile fare riferimento all'indennità di disoccupazione (fattispecie alla quale, 'ratione temporis' non era applicabile il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)