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Sez. 3, Sentenza n. 11779 del 06/08/2002 (Rv. 556720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Specialità - Requisiti - Mancanza del riferimento al giudizio di cassazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia riferimento anche alla fase esecutiva, non attinente al momento processuale indicato, trattandosi di mera espressione sovrabbondante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)