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Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006 (Rv. 587586 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Mancato riferimento nel testo della procura alla sentenza impugnata - Ininfluenza - Condizioni - Illeggibilità della firma del conferente e mancata specificazione della sua carica sociale - Nullità - Natura - Nullità relativa - Conseguenza - Sanabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587586-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La procura al difensore apposta a margine del ricorso (principale o incidentale) per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante il mancato riferimento nel testo della procura stessa alla sentenza impugnata. Inoltre, la nullità riconducibile all'illeggibilità della firma del conferente e alla mancata specificazione della sua carica sociale rientra tra le nullità relative e, come tale, è sanabile. (Nella specie la sanatoria si era verificata in virtù del deposito, in una con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., di nuova procura speciale, recante il nome del conferente, il quale aveva anche rilasciato la distinta procura - depositata in udienza - per la discussione orale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)