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Sez. 2, Sentenza n. 858 del 25/03/1971 (Rv. 350727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE O DI RAPPRESENTANZA DELL'APPELLANTE - DENUNCIABILITA DA PARTE DELL'APPELLATO - RITUALITA DELL'AUTORIZZAZIONE- CENSURA SULLE RAGIONI DI ESSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE O DI RAPPRESENTANZA DELL'APPELLANTE - DENUNCIABILITA DA PARTE DELL'APPELLATO - RITUALITA DELL'AUTORIZZAZIONE- CENSURA SULLE RAGIONI DI ESSA - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 182 cod proc civ l'appellato puo denunciare al giudice un difetto di autorizzazione o di rappresentanza dell'appellante, ma se l'autorizzazione alla lite sia stata data dall'organo competente e nelle forme dovute, l'appellato non puo contestare le ragioni poste dall'organo competente a base di essa. (nella specie, il giudice tutelare aveva autorizzato il protutore ad interporre appello, stante la 'indisponibilità della tutrice della interdetta).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)