Sez. 2, Sentenza n. 858 del 25/03/1971 (Rv. 350727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE O DI RAPPRESENTANZA DELL'APPELLANTE - DENUNCIABILITA DA PARTE DELL'APPELLATO - RITUALITA DELL'AUTORIZZAZIONE- CENSURA SULLE RAGIONI DI ESSA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE O DI RAPPRESENTANZA DELL'APPELLANTE - DENUNCIABILITA DA PARTE DELL'APPELLATO - RITUALITA DELL'AUTORIZZAZIONE- CENSURA SULLE RAGIONI DI ESSA - INAMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 182 cod proc civ l'appellato puo denunciare al giudice un difetto di autorizzazione o di rappresentanza dell'appellante, ma se l'autorizzazione alla lite sia stata data dall'organo competente e nelle forme dovute, l'appellato non puo contestare le ragioni poste dall'organo competente a base di essa. (nella specie, il giudice tutelare aveva autorizzato il protutore ad interporre appello, stante la 'indisponibilità della tutrice della interdetta).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)