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Sez. 1, Sentenza n. 2478 del 11/09/1974 (Rv. 370901 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA DI RAPPORTI GIURIDICI O APPREZZAMENTI ED OPINIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370901-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA DI RAPPORTI GIURIDICI O APPREZZAMENTI ED OPINIONI - INAMMISSIBILITA.*

Il giuramento - sia esso decisorio che suppletorio - non puo essere deferito per ottenere dichiarazioni sulla esistenza e sulla inesistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, ne per provocare espressione di apprezzamenti o opinioni, tanto meno se queste comportano la valutazione di situazioni giuridiche, su cui il giudice, per suo dovere istituzionale, e chiamato a pronunziare. La formula del giuramento, infatti, deve avere ad oggetto circostanze specifiche, percepibili dal giurante con i sensi e con l'intelligenza, cioe fatti storici. (V 2344'72, mass n 350727; 1214'70, mass n 346851; (V 568'65; 915'61; 2568'59; 2236'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)