Sez. L, Sentenza n. 23481 del 19/11/2010 (Rv. 615227 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Art. 8 d.lgs. n. 509 del 1988 - Criterio della sostituzione della pensione e assegno di invalidità con la pensione sociale - Presupposto - Titolarità del trattamento assistenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancanza - Possibilità di chiedere direttamente l'erogazione della pensione sociale al compimento dei sessantacinque anni - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assistenza pubblica, la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui alla titolarità della pensione di inabilità civile (art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118) e dell'assegno di invalidità civile (art. 13 della medesima legge) si sostituisce, al compimento dei sessantacinque anni, la titolarità della pensione sociale a carico dell'I.N.P.S. - presuppone che, prima del compimento di detta età, si sia in possesso della prestazione assistenziale, in modo da attuare la "sostituzione"; qualora, invece, non sia titolare di alcun trattamento previdenziale, al compimento dei sessantacinque anni l'interessato in possesso dei requisiti reddituali prescritti, può direttamente chiedere all'I.N.P.S. l'erogazione della pensione sociale, senza necessità di alcun accertamento sull'esistenza dell'invalidità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)