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Sez. L, Sentenza n. 1608 del 12/03/1982 (Rv. 419429 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NON COLLEGATA DIRETTAMENTE CON MACCHINARI COMPORTANTI RISCHI DI INFORTUNIO - RILEVANZA - DISTRIBUZIONE DEI MACCHINARI IN MODO DA RIMANERE ISOLATI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419429-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NON COLLEGATA DIRETTAMENTE CON MACCHINARI COMPORTANTI RISCHI DI INFORTUNIO - RILEVANZA - DISTRIBUZIONE DEI MACCHINARI IN MODO DA RIMANERE ISOLATI - ININFLUENZA.*

Perché operi la tutela assicurativa prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è necessario e sufficiente che l'attività lavorativa, anche se non collegata direttamente con macchinari che comportino rischi di infortunio sul lavoro, si svolga nell'ambito di un complesso organizzato per la predisposizione di un servizio, poiché, in tal caso, per il necessario collegamento esistente fra i vari reparti, il personale è esposto al pericolo di infortunio, specie in un ente ospedaliero in cui le attività del personale sono fra loro complementari, integrandosi a vicenda: pertanto è irrilevante, al fine di escludere il suddetto rischio ambientale specifico, che i macchinari potenzialmente dannosi siano distribuiti in maniera da rimanere isolati. (Conf 4456/80, mass n 408332; (Conf 5743/78, mass n 395537; (Conf 4489/77, mass n 388098).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)