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Sez. L, Sentenza n. 5743 del 05/12/1978 (Rv. 395537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - REQUISITI.*

Perche operi la tutela assicurativa prevista dal DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e necessario e sufficiente che l'attivita lavorativa, anche se non collegata direttamente con macchinari che comportino rischi di infortunio sul lavoro, si svolga nell'ambito di un complesso organizzato per la predisposizione di un servizio, poiche anche in tal caso, per il necessario collegamento esistente fra i vari reparti, il personale e esposto al pericolo d'infortunio, specie con riferimento ad un ente ospedaliero in cui le attivita del personale sono fra loro complementari integrandosi a vicenda; pertanto e irrilevante, al fine di escludere il suddetto rischio ambientale specifico presunto, la circostanza che macchine, apparecchi, impianti elettrici e termici capaci di generare rischi sono distribuiti in maniera da rimanere isolati. (V 4489/77, mass n 388098; (V 3052/77, mass n 386617; (V 3566/75, mass n 377762).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)