Sez. 1, Sentenza n. 21942 del 20/11/2004 (Rv. 578079 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Direttore tecnico responsabile di laboratorio di analisi accreditato presso la Regione - Incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ricorre la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 per il direttore tecnico responsabile di laboratorio di analisi accreditato presso la Regione, stante l'identificazione, in tale figura, del dipendente con poteri di coordinamento di cui alla citata disposizione, a nulla rilevando che il detto direttore tecnico non sia anche investito di compiti di rappresentanza della struttura sanitaria nei rapporti con i terzi, sia perché l'uso, nel testo della norma, della disgiuntiva ("dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento") porta ad escludere che il legislatore abbia inteso esprimere una endiadi, sia perché la "ratio" della disposizione consiste nell'evitare che il direttore del laboratorio - effettivo destinatario dei controlli che investono la gestione clinico - sanitaria della struttura - possa trovarsi ad essere controllore del proprio operato.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)