Sez. 1, Sentenza n. 9292 del 04/09/1995 (Rv. 493896 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Ex socio di società titolare di laboratori di polidiagnostica - Convenzioni stipulate con la regione - Titolarità - Conservazione - Incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Esclusione - Condizioni.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale per una delle cause previste dall'art. 3 n. 1 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (l'essere amministratore o dipendente con poteri di coordinamento di un ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza della regione), e con riferimento alla legislazione della Regione Calabria in materia di controlli per la funzionalità dei servizi di diagnostica medica (legge regionale 10 maggio 1984 n. 9) - che condiziona l'apertura di laboratori clinici alla compresenza di un direttore tecnico e di un direttore medico e prevede una serie di controlli volti ad accertare la permanenza di tali condizioni nel corso dell'esercizio dell'attività svolta dai laboratori autorizzati - per escludere ogni causa di incompatibilità nei confronti di un soggetto il quale, già socio di due società che gestivano laboratori di polidiagnostica, pur avendo trasferito le relative quote, abbia conservato la titolarità delle convenzioni stipulate con la regione, non basta che egli risulti privo di poteri di amministrazione e di rappresentanza esterna delle due società, ma è anche necessario accertare che il medesimo non eserciti poteri di coordinamento nella sua qualità di direttore tecnico o direttore medico dei laboratori.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 10/05/1984 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)