diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 14/11/1966 (Rv. 325261 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) -PER PRESUNZIONI -EREDE DEL SIMULATO ALIENANTE -QUALITA DI TERZO - ESCLUSIONE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - DONAZIONE FRA CONIUGI - AMMISSIBILITA DI TALI PROVE.*
Stato
decisa il 1966-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325261-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) -PER PRESUNZIONI -EREDE DEL SIMULATO ALIENANTE -QUALITA DI TERZO - ESCLUSIONE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - DONAZIONE FRA CONIUGI - AMMISSIBILITA DI TALI PROVE.*

Il successore a titolo universale mortis causa, quale continuatore della personalita giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in tema di simulazione, non puo essere considerato -terzo- tuttavia, la prova testimoniale e ammissibile senza limiti - e la stessa regola vale per la prova per presunzioni, ai sensi dell'art 2729 cod civ -, quando la domanda del successore a titolo universale tenda a far valere l'illiceita del contratto dissimulato.Tale e il caso in cui la prova sia diretta a dimostrare la simulazione relativa di una compravendita tra coniugi, mascherante, nella realta, una donazione nulla, perche in contrasto con il divieto assoluto di liberalita tra coniugi durante il matrimonio. L'erede dell'apparente alienante e, in tal caso, legittimato a dimostrare che il negozio dissimula una donazione tra coniugi, sia per integrare la quota ereditaria riservatagli, sia per conseguire la porzione disponibile del patrimonio ereditario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)