Sez. 3, Sentenza n. 4294 del 02/07/1981 (Rv. 414978 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON COSTITUZIONE DI VITALIZIO STIPULATA TRA CONIUGI - GIUDIZIO DI NULLITA SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI CAUSA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO SIMULATORIO, CON LA COMPRAVENDITA DISSIMULANDO UNA DONAZIONE - PROVA - CONTENUTO - PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON COSTITUZIONE DI VITALIZIO STIPULATA TRA CONIUGI - GIUDIZIO DI NULLITA SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI CAUSA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO SIMULATORIO, CON LA COMPRAVENDITA DISSIMULANDO UNA DONAZIONE - PROVA - CONTENUTO - PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA.*
Nel giudizio volto alla declaratoria di nullita, per Mancanza di causa, di una compravendita con Costituzione di vitalizio a favore dell'alienante, stipulata tra coniugi, qualora l'acquirente assuma l'esistenza di un accordo simulatorio, volendo le parti in realta addivenire ad una donazione - non piu vietata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 91 del 27 giugno 1973 - ha l'Onere di fornire la prova di tale accordo nella Forma tipica della controdichiarazione, non potendo farsi ricorso, trattandosi di rapporti tra le parti e stante la preclusione di cui all'art 1417 cod civ, alle presunzioni. (V 2760/66, mass n 325261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)