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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18741 del 23/09/2016 (Rv. 642101 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Giudizio di legittimità - Estinzione per rinuncia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2668 c.c. - Presupposto - Concorde richiesta delle parti.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642101-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)